Una decisione destinata a rassicurare migliaia di volontarie e volontari che ogni giorno si prendono cura dei gatti liberi nelle nostre città. Con la sentenza n. 27109, depositata il 17 luglio 2026, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che chi accudisce una colonia felina non può essere considerato custode o detentore dei gatti e, di conseguenza, non è responsabile delle loro deiezioni.
La vicenda
Il caso riguarda una volontaria che dal 2020 si occupava di un gruppo di gatti liberi che stazionavano nei pressi della sua abitazione. La donna non si limitava a nutrirli: aveva modificato il cancello di casa per consentire agli animali di entrare e uscire liberamente e aveva provveduto a proprie spese alla loro sterilizzazione e alle cure veterinarie. Una gestione, insomma, attenta e responsabile.
A seguito della denuncia di una vicina, infastidita dalle deiezioni dei gatti trovate nel proprio giardino, il Tribunale l’aveva condannata nell’ottobre 2025 a un’ammenda di 200 euro e al risarcimento dei danni per il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 del Codice penale). Secondo i giudici di merito, la scelta di sfamare i felini l’avrebbe resa a tutti gli effetti responsabile degli animali e delle loro “tracce”.
La Cassazione ha ribaltato completamente questa impostazione, annullando la condanna senza rinvio.
Cosa dice la Corte
Il ragionamento della Suprema Corte parte dalla Legge quadro sul randagismo (L. 281/1991), che riconosce e tutela i gatti che vivono in libertà: non possono essere maltrattati né allontanati dal loro habitat, vengono sterilizzati dall’autorità sanitaria e reinseriti nel loro gruppo. Le colonie feline sono, per definizione normativa, gruppi di gatti liberi sul territorio.
Da questo status discende una conseguenza precisa: chi riempie una ciotola di cibo o d’acqua non acquisisce alcun potere di controllo sugli animali, che non perdono la loro condizione di gatti liberi. Prendersi cura di una colonia è un atto di solidarietà, non un titolo di proprietà o di detenzione.
La Corte ha inoltre escluso ogni parallelismo con i cani, per i quali l’ordinamento prevede stringenti obblighi di custodia in ragione della loro potenziale pericolosità: i gatti non rientrano in quella categoria e non vi è quindi alcun pericolo per l’incolumità pubblica da neutralizzare.
L’approfondimento giuridico
Il reato contestato, il getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), punisce chi getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di uso comune, cose atte a offendere, imbrattare o molestare le persone. Nella forma omissiva, richiede che l’imputato avesse un obbligo giuridico di impedire l’evento: la cosiddetta posizione di garanzia.
È qui il cuore della decisione. Per la Cassazione, la posizione di garanzia non può sorgere dal semplice foraggiamento di gatti liberi, perché la legge stessa (L. 281/1991 e normative regionali) definisce questi animali come viventi in stato di libertà, escludendo alla radice un rapporto di detenzione. A ciò si aggiunge un secondo profilo dirimente: le deiezioni si trovavano in un giardino privato e recintato, non in un luogo di pubblico transito né di uso comune, facendo venir meno un elemento costitutivo del reato.
La pronuncia segna una distanza significativa rispetto a un orientamento formatosi in materia di cani randagi. Con la sentenza n. 17145/2017, la Quarta Sezione Penale aveva affermato che chi sfama e accudisce, anche saltuariamente, dei cani randagi assume una posizione di garanzia e risponde delle lesioni che gli animali cagionano a terzi, a prescindere dalla proprietà in senso civilistico. La sentenza n. 27109/2026 chiarisce che quel principio non è trasponibile ai gatti: la posizione di garanzia presuppone un pericolo da controllare e un potere effettivo di signoria sull’animale, condizioni che il legislatore ha escluso per i felini liberi, il cui status è protetto dalla legge.
Un’ultima precisazione della Corte riguarda i rapporti con i poteri comunali. I Comuni conservano la facoltà di regolamentare il foraggiamento degli animali sul territorio per ragioni di igiene e decoro: chi viola un’ordinanza sindacale in materia può incorrere nella sanzione amministrativa prevista dal regolamento locale. Ma se l’ordinanza già prevede una sanzione amministrativa specifica, la violazione non può trasformarsi nel reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (art. 650 c.p.): l’illecito resta amministrativo, non penale.
Attenzione: i doveri di decoro e igiene restano
La sentenza non deve essere fraintesa: esclude la responsabilità per i comportamenti naturali e incontrollabili degli animali, come le deiezioni, ma non certo per le condotte della persona che li accudisce. Chi lascia cibo sparso a terra, abbandona residui alimentari, contenitori sporchi o avanzi in decomposizione risponde direttamente delle proprie azioni: qui non c’è alcun animale libero di mezzo, ma una condotta umana che imbratta e può creare problemi igienico-sanitari.
I regolamenti comunali per la tutela degli animali dettagliano spesso questi doveri: somministrare il cibo in ciotole o contenitori idonei, rimuovere gli avanzi al termine del pasto ed evitare residui di cibo umido, mantenendo pulita l’area della colonia. Possono invece rimanere sempre a disposizione dei gatti l’acqua e, dove consentito, il cibo secco.
La loro violazione espone a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, il degrado igienico può giustificare interventi dell’autorità sanitaria sulla colonia stessa. Un foraggiamento scorretto, in altre parole, finisce per danneggiare proprio i gatti che si vorrebbe proteggere.
La tutela riconosciuta dalla Cassazione premia il modello del volontariato responsabile — come quello della protagonista della vicenda, che aveva sterilizzato e curato gli animali a proprie spese — non l’abbandono di cibo a caso sul territorio.
Perché è una sentenza importante
Chi si prende cura dei gatti liberi svolge una funzione preziosa, riconosciuta dalla legge: contribuisce al controllo del randagismo, alla salute degli animali e al contenimento delle nascite attraverso la sterilizzazione. Troppo spesso, però, questa attività si scontra con tensioni di vicinato che sfociano in denunce ed esposti.
La sentenza n. 27109/2026 offre ora un punto fermo: accudire una colonia felina, nel rispetto delle regole, non espone a responsabilità penale per i comportamenti naturali degli animali. Resta fondamentale, per chi svolge questa attività, conoscere la normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento: una guida alle regole più importanti sulle colonie feline è disponibile sulla rivista di Animal Law Italia.