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Ordinanza Calabria contro il caldo: cosa cambia per cani e gatti, cosa manca per le colonie feline

Con l'ordinanza n. 2 del 31 luglio 2026 la Regione Calabria introduce, fino al 30 settembre, un divieto di detenzione su balconi e terrazze nelle ore più calde, obblighi minimi di acqua e ombra e il sequestro immediato in caso di pericolo di vita. Un provvedimento importante, che però lascia scoperti i gatti liberi e le colonie feline.

Gatto rosso e bianco beve dagli zampilli di una fontana pubblica in una giornata di caldo intenso

L’Autorità regionale per i diritti degli animali d’affezione, istituita dagli artt. 47 e seguenti della Legge Regionale 3 ottobre 2023, n. 45, ha rilevato con nota del 13 luglio 2026 la necessità di introdurre prescrizioni minime e omogenee a tutela degli animali, viste le condizioni climatiche. Le alte temperature espongono infatti gli animali d’affezione e animali vaganti a un rischio effettivo di disidratazione, colpo di calore e, nei casi più gravi, morte.

A seguito dell’istruttoria del Dipartimento Salute, il 31 luglio 2026 il Presidente della Giunta regionale della Calabria ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente n. 2, che introduce misure minime e uniformi per proteggere gli animali d’affezione dalle ondate di calore. Il provvedimento ha efficacia immediata e vale fino al 30 settembre 2026, salvo proroga in relazione all’andamento climatico, e si applica sull’intero territorio regionale. Il fondamento giuridico è l’art. 32 della Legge 833/1978, che consente al Presidente della Giunta regionale di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria, con efficacia estesa a più Comuni o all’intero territorio regionale.

L’atto pone obblighi puntuali in capo a proprietari e detentori, presidiati da sanzioni amministrative, e fatta salva l’applicazione, nei casi più gravi, dalle fattispecie penali di maltrattamento e abbandono. Per chi si occupa di animali in Calabria — volontari, tutor di colonia, rifugi, amministrazioni comunali — è uno strumento da conoscere e da saper usare.

Cosa dice l’ordinanza

Divieto di esposizione al sole (art. 1). È vietato, su tutto il territorio regionale, detenere cani, gatti e altri animali d’affezione su balconi, terrazze, verande, cortili e aree esterne prive di zona d’ombra permanente e di adeguata ventilazione, nella fascia oraria 10:00–19:00, quando risultino esposti direttamente o indirettamente ai raggi solari. È la previsione più incisiva, perché colpisce una modalità di detenzione diffusissima e spesso percepita come normale.

Obblighi minimi permanenti (art. 2). Proprietari e detentori devono garantire in ogni momento:

  • acqua fresca, pulita e facilmente accessibile;
  • accesso a spazi interni idonei o a zone d’ombra permanenti;
  • condizioni compatibili con il benessere psico-fisico dell’animale;
  • adeguata custodia in caso di assenza prolungata. Quest’ultimo punto è rilevante in piena stagione di vacanze, quando l’animale resta a casa “affidato” a nessuno.

Divieto di lasciare animali in auto (art. 3). È vietato lasciare animali all’interno di veicoli in sosta, anche per breve tempo, quando le condizioni climatiche possano provocare sofferenza o pericolo di vita. La formula «anche per breve tempo» toglie ogni spazio alla giustificazione del «sono solo cinque minuti».

Strutture di ricovero (art. 4). Canili sanitari, rifugi, oasi e pensioni devono garantire climatizzazione naturale o meccanica adeguata dei box, disponibilità costante di acqua e turni di controllo veterinario rafforzati nei giorni in cui il ministero della Salute emette bollettini di allerta caldo.

Sequestro immediato (art. 5). In caso di imminente pericolo di vita, le autorità competenti procedono al sequestro immediato dell’animale e al trasferimento in struttura protetta, con spese a carico del trasgressore. È il meccanismo che rende l’ordinanza qualcosa di più di una raccomandazione.

Vigilanza (art. 6). Il controllo è affidato a Polizia Locale, Forze dell’Ordine, Servizi Veterinari delle ASP e — per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 9 della L.R. 45/2023 — alle guardie zoofile prefettizie o volontarie.

Ordinanze comunali (art. 8). Restano ferme le ordinanze comunali già vigenti ove più restrittive. L’ordinanza regionale è quindi un pavimento minimo, non un tetto: i Comuni calabresi che hanno già adottato provvedimenti più severi — da Catanzaro a Crosia e Corigliano-Rossano — continuano ad applicarli.

Cosa si rischia

Il rinvio sanzionatorio è all’art. 53, comma 1, della L.R. 45/2023, e va letto con attenzione perché non è una sanzione unica:

  • La violazione degli artt. 1, 2 e 3 (sole, acqua e ombra, auto) è punita ai sensi della lettera b): da 200 a 600 euro.
  • La violazione dell’art. 4 da parte delle strutture di ricovero è punita ai sensi delle lettere g) e h): da 1.000 a 3.000 euro.

In entrambi i casi restano fermi gli eventuali profili di rilevanza penale ai sensi dell’art. 544-ter c.p. (maltrattamento di animali) e dell’art. 727 c.p. (abbandono e detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale). La sanzione amministrativa, in altre parole, è il piano minimo: lasciare un cane su un balcone rovente per ore, o chiuso in auto sotto il sole, può integrare un reato.

Il commento di Rete Felina

Il nostro giudizio è positivo. Un’ordinanza regionale che fissa obblighi identici in tutti i Comuni risolve uno dei problemi strutturali della tutela degli animali in Italia: la frammentazione. Fino a ieri, in Calabria, la tutela contro il caldo dipendeva dal fatto che il proprio sindaco avesse o meno firmato un’ordinanza estiva. Oggi esiste un livello minimo garantito ovunque, con una fascia oraria precisa, un parametro verificabile (ombra permanente e ventilazione) e un potere di intervento immediato. Sono esattamente le caratteristiche che rendono una norma applicabile sul campo invece che simbolica.

Apprezzabile anche il coinvolgimento espresso delle guardie zoofile nella vigilanza: è il riconoscimento che, senza il volontariato organizzato, i controlli sul benessere animale restano sulla carta.

Resta però un punto critico che riguarda direttamente i gatti. Le premesse dell’ordinanza richiamano esplicitamente il rischio per gli «animali vaganti», ma il dispositivo si rivolge quasi interamente a «proprietari e detentori». I gatti liberi e le colonie feline — che nella stagione più calda affrontano gli stessi rischi di disidratazione e colpo di calore, spesso in contesti urbani asfaltati e privi di ombra — non ricevono alcuna misura dedicata: nessuna previsione su punti acqua nelle colonie censite, nessun obbligo per i Comuni di garantire abbeveratoi o ripari ombreggiati nell’habitat di colonia, nessun protocollo per i giorni di bollettino rosso.

È un vuoto tanto più evidente se si considera che la stessa L.R. 45/2023 costruisce un sistema preciso: i gatti liberi sono protetti e non possono essere allontanati dal loro habitat (art. 13, comma 7); i Comuni individuano e segnalano le colonie e i punti di alimentazione, che non possono in nessun caso essere vietati (art. 13, comma 2); nelle aree pubbliche sono collocati manufatti rimovibili per rifugio e alimentazione (art. 13, comma 5); e, soprattutto, i gatti di colonia sono registrati in anagrafe a nome del Comune competente per territorio (art. 13, comma 9). Se il Comune è il soggetto a cui i gatti liberi sono anagraficamente riferiti, l’estensione a suo carico di obblighi minimi di acqua e ombra durante le ondate di calore sarebbe stata coerente.

La nostra proposta è semplice: in sede di eventuale proroga oltre il 30 settembre, o nella prossima stagione estiva, l’ordinanza dovrebbe includere un articolo dedicato ai gatti liberi, con l’obbligo per i Comuni di garantire punti acqua e ripari ombreggiati nelle colonie censite e con il riconoscimento esplicito del ruolo dei referenti di colonia nell’accesso alle aree durante le ore critiche.

Inoltre, in considerazione delle sempre più estreme condizioni climatiche in estate, sarebbe forser il caso di valutare una modifica alla legge regionale, che renda stabili le previsioni principali dell’ordinanza.

Cosa possono fare i tutor di colonia e i cittadini

  • Segnalare: davanti a un animale lasciato al sole su un balcone o chiuso in auto, l’ordinanza offre ora una base normativa chiara per l’intervento di Polizia Locale, ASP e guardie zoofile. In caso di pericolo imminente si applica l’art. 5, con sequestro immediato.
  • Documentare: data, ora, luogo e condizioni (esposizione al sole, assenza di ombra, assenza di acqua) sono gli elementi che rendono utilizzabile una segnalazione, specie per la fascia 10:00–19:00.
  • Verificare il proprio Comune: l’art. 8 fa salve le ordinanze comunali più restrittive. Prima di agire, conviene controllare se il proprio Comune abbia già previsto obblighi ulteriori.
  • Chiedere di più al proprio Comune: nulla impedisce a un’amministrazione di adottare, in aggiunta, misure specifiche per le colonie feline. È il livello a cui, oggi, la partita si può ancora vincere.

Rete Felina nasce per questo: perché le norme che tutelano i gatti non restino lettera morta e perché, dove sono incomplete, qualcuno lo dica. Se sei un tutor di colonia, un’associazione o un’amministrazione comunale calabrese, entra nella rete e aiutaci a monitorare l’applicazione dell’ordinanza sul territorio.

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