Una colonia felina può essere riconosciuta e registrata anche se vive in un’area condominiale, e per chiederne il censimento non serve l’istanza dell’amministratore di condominio né una delibera assembleare. Lo ha messo nero su bianco la Regione Puglia, con nota del 3 agosto 2026, rispondendo alla diffida che Animal Law Italia aveva inviato alla ASL Bari per il tramite del progetto Rete Felina. È un chiarimento importante per tutte le tutrici e i tutori che accudiscono gatti liberi in cortili, giardini e spazi comuni dei condomini.
Il caso: una colonia ferma da oltre un anno a Mola di Bari
La vicenda riguarda una colonia felina stanziata a Mola di Bari (BA). Nel luglio 2025 il Comando di Polizia Locale, dopo un sopralluogo che aveva accertato lo status di gatti liberi degli animali, trasmetteva al Servizio Veterinario della ASL Bari la richiesta di riconoscimento e sterilizzazione della colonia, completa della scheda di censimento redatta sulla modulistica della stessa ASL.
Nell’ottobre 2025, però, la ASL comunicava «l’impossibilità a procedere con il riconoscimento della colonia, in quanto la stessa è dichiarata essere ubicata in un’area condominiale», sostenendo che la richiesta avrebbe dovuto provenire dall’amministratore del condominio o essere quantomeno accompagnata da una sua presa d’atto.
La Polizia Locale replicava puntualmente, ricordando che l’ubicazione condominiale non osta al riconoscimento e che il coinvolgimento dell’amministratore attiene a profili di mera opportunità. Ma la nota restava senza riscontro, così come la successiva richiesta di chiarimenti inviata nel marzo 2026 dalla responsabile di Rete Felina, Mariagrazia Distante. Risultato: a oltre un anno dall’avvio del procedimento, la colonia non era ancora riconosciuta né registrata, e i gatti non potevano essere sterilizzati.
La diffida di Animal Law Italia
Il tutore della colonia si è quindi rivolto a Rete Felina, il progetto di Animal Law Italia che connette tutori di colonia, Comuni e ASL per la corretta applicazione delle norme a tutela dei gatti liberi.
Il 17 luglio 2026 l’Associazione ha diffidato la ASL Bari, ai sensi degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990, a concludere il procedimento entro trenta giorni con un provvedimento espresso di riconoscimento e registrazione della colonia e ad attivare le sterilizzazioni, con avvertenza che in difetto avrebbe adito il TAR per l’accertamento dell’obbligo di provvedere (artt. 31 e 117 c.p.a.).
Nella diffida l’Associazione ha evidenziato che nessuna norma, nazionale o regionale, subordina il riconoscimento di una colonia felina all’istanza o al benestare dell’amministratore di condominio: la legge regionale pugliese n. 2/2020 definisce habitat di colonia felina «qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e no», e la giurisprudenza ha chiarito che l’uso dell’area comune come areale di una colonia rientra nell’uso legittimo della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 del codice civile, senza necessità di autorizzazione degli altri condòmini (Trib. Milano, sent. n. 23693/2009).
La risposta della Regione: nessun motivo ostativo
La risposta è arrivata dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, che ha accolto integralmente le argomentazioni dell’Associazione, rappresentando alla ASL Bari e al Comune che:
- la legge n. 281/1991 tutela i gatti in stato di libertà e ne sancisce la non amovibilità dal loro habitat naturale (art. 2, commi 7 e 8);
- la L.R. Puglia n. 2/2020 e il Regolamento regionale n. 14/2023 definiscono l’habitat di colonia felina come qualsiasi territorio urbano, «pubblico o privato», nel quale risiede stabilmente una colonia di gatti liberi;
- la presenza di una colonia felina in un’area condominiale privata o comune «rientra nel legittimo uso delle parti comuni ai sensi dell’art. 1102 del Codice Civile», e la normativa vigente «non subordina il riconoscimento della colonia né al benestare dell’amministratore pro tempore né ad alcuna delibera assembleare»;
- non vi è dunque alcun motivo ostativo al riconoscimento della colonia di via Nino Rota e alla sua contestuale registrazione nell’Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione, con assegnazione del codice identificativo univoco di colonia.
La Regione ha infine ricordato che il referente di colonia è tenuto a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro urbano nella somministrazione di cibo e acqua, evitando il deposito incontrollato di alimenti e provvedendo alla pulizia dell’area (art. 13, comma 6, L.R. n. 2/2020).
Perché è una buona notizia per tutti i tutori di colonia
Il riscontro della Regione Puglia non risolve solo il caso di Mola di Bari: fissa un principio valido per tutte le colonie feline che vivono in aree condominiali. Il diniego fondato sulla natura condominiale dell’area — o sulla pretesa necessità del consenso dell’amministratore — è privo di base normativa, e il riconoscimento è la condizione per attivare le sterilizzazioni a carico della ASL, unico strumento efficace e lecito di contenimento della popolazione felina urbana.
Il chiarimento arriva anche in un momento utile. Con determina del 17 luglio 2026 — lo stesso giorno della diffida — la Regione ha ricostituito la Commissione regionale randagismo, l’organo consultivo della Giunta cui l’articolo 18 della L.R. n. 2/2020 affida il compito di coordinare e sovrintendere all’attuazione della legge. Sarebbe importante che la Commissione, appena insediata, si esprimesse anche su questo punto, fissando in via generale per tutta la regione ciò che la Regione ha affermato per il caso di Mola di Bari: nessuna ASL può subordinare il riconoscimento di una colonia al consenso di un amministratore di condominio.
Se accudisci una colonia felina e il tuo Comune o la tua ASL ritardano il riconoscimento o oppongono ostacoli simili, Rete Felina può aiutarti: raccontaci il tuo caso e ti supporteremo nei rapporti con le istituzioni, fino alle iniziative legali quando necessario.